Art. 4

Informazioni minime sulla politica di rimborso e sugli strumenti di gestione della liquidità che il gestore dell’ELTIF deve fornire all’autorità competente dell’ELTIF a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2015/760

In vigore dal 19 lug 2024
Informazioni minime sulla politica di rimborso e sugli strumenti di gestione della liquidità che il gestore dell’ELTIF deve fornire all’autorità competente dell’ELTIF a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2015/760 1.   Se un ELTIF prevede la possibilità di rimborsi durante il ciclo di vita dell’ELTIF, il gestore dell’ELTIF fornisce all’autorità competente dell’ELTIF, al momento della sua autorizzazione, tutte le informazioni seguenti: a) la politica di rimborso dell’ELTIF, che contiene e indica chiaramente tutti gli elementi seguenti: i) informazioni sulla periodicità e sulla durata dei rimborsi; ii) una descrizione degli strumenti di gestione della liquidità disponibili e delle condizioni per la loro attivazione; iii) le condizioni e le procedure per le richieste di rimborso e per il trattamento delle richieste di rimborso ricevute; b) i soggetti responsabili della gestione del processo di rimborso e il modo in cui i rimborsi saranno documentati; c) una descrizione del modo in cui le attività e le passività dell’ELTIF saranno gestite per soddisfare le richieste di rimborso; d) una descrizione delle eventuali procedure per evitare che i rimborsi causino effetti di diluizione per gli investitori; e) una descrizione delle procedure di valutazione dell’ELTIF di cui all’articolo 19, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2011/61/UE e agli articoli 72 e 74 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (6); f) i risultati, le ipotesi e gli input utilizzati per le prove di stress di liquidità, allorché tali prove si debbano effettuare a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE, per dimostrare se e come, in scenari gravi ma plausibili, l’ELTIF sia in grado di trattare le richieste di rimborso; g) la liquidità offerta agli investitori dell’ELTIF e i profili di liquidità degli investimenti dell’ELTIF, sia in condizioni normali che in condizioni di stress; h) informazioni sull’attuazione degli strumenti di gestione della liquidità; i) gli elementi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento; j) il metodo utilizzato dal gestore dell’ELTIF per determinare la percentuale massima di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760 a norma dell’, paragrafo 5, primo comma, del presente regolamento; k) qualsiasi altra informazione che l’autorità competente dell’ELTIF ritenga pertinente per valutare se la politica di rimborso dell’ELTIF e gli strumenti di gestione della liquidità soddisfino i requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/760. 2.   Per tutto il ciclo di vita dell’ELTIF, prima di modificare gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) o ii), e lettera j), o di modificare in modo sostanziale gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), il gestore dell’ELTIF notifica tale modifica per iscritto all’autorità competente dell’ELTIF almeno un mese prima della modifica o immediatamente dopo che si è verificata una modifica imprevedibile che sfugge al controllo del gestore dell’ELTIF. Se l’autorità competente non reagisce entro 20 giorni di calendario, si considera che essa abbia approvato tale modifica. 3.   Per tutto il ciclo di vita dell’ELTIF, il gestore dell’ELTIF fornisce inoltre, su richiesta dell’autorità competente dell’ELTIF, tutte le informazioni seguenti: a) informazioni aggiornate e dettagliate indicanti se gli strumenti di gestione della liquidità dell’ELTIF siano stati attivati e utilizzati per gestire le richieste di rimborso e, in caso affermativo, in quali circostanze e in che modo; b) risultati aggiornati delle prove di stress di liquidità e ipotesi e input aggiornati utilizzati per le prove di stress di liquidità effettuate, sia in condizioni eccezionali che in condizioni di mercato critiche; c) informazioni aggiornate a norma del paragrafo 1 in caso di modifiche sostanziali di tali informazioni.
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