Art. 3
Criteri per determinare il periodo minimo di detenzione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2015/760
In vigore dal 19 lug 2024
Criteri per determinare il periodo minimo di detenzione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2015/760
1. Il gestore di un ELTIF che sceglie di determinare un periodo minimo di detenzione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2015/760 tiene conto di tutti gli elementi seguenti:
a)
la natura a lungo termine e la strategia di investimento dell’ELTIF;
b)
le classi di attività sottostanti dell’ELTIF, il loro profilo di liquidità e la loro posizione nel ciclo di vita;
c)
la politica di investimento dell’ELTIF e la misura in cui l’ELTIF partecipa alla politica di investimento e alla governance delle attività sottostanti in cui l’ELTIF investe;
d)
la base di investitori dell’ELTIF e:
i)
se l’ELTIF è commercializzato presso investitori al dettaglio, la concentrazione aggregata attesa degli investitori al dettaglio;
ii)
le informazioni sul grado di concentrazione della proprietà degli investitori professionali nell’ELTIF, se disponibili;
e)
il profilo di liquidità dell’ELTIF;
f)
le procedure per la valutazione delle attività dell’ELTIF e il tempo necessario per elaborare una valutazione affidabile, solida e aggiornata (sulla base dei dati più recenti);
g)
la misura in cui l’ELTIF concede o assume in prestito liquidità, concede prestiti, o svolge attività di concessione di titoli in prestito, assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e presenti rischi simili;
h)
la composizione del portafoglio e la diversificazione dell’ELTIF;
i)
se del caso la durata media del ciclo di vita delle attività del portafoglio dell’ELTIF;
j)
la durata e le caratteristiche del ciclo di vita dell’ELTIF e la politica di rimborso dell’ELTIF;
k)
il calendario per la fase di investimento della strategia di investimento dell’ELTIF;
l)
se l’eventuale periodo minimo di detenzione sia coerente e commisurato al tempo necessario per completare l’investimento dei conferimenti di capitale dell’ELTIF, e in particolare:
i)
se tale periodo minimo di detenzione copra almeno la fase di investimento iniziale dell’ELTIF;
ii)
a meno che il gestore dell’ELTIF non fornisca un’adeguata giustificazione, se il periodo minimo di detenzione duri almeno fino all’investimento dei conferimenti di capitale aggregati dell’ELTIF.
2. Su richiesta dell’autorità competente dell’ELTIF, il gestore dell’ELTIF giustifica all’autorità competente dell’ELTIF, in particolare, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, l’adeguatezza della durata del periodo minimo di detenzione dell’ELTIF e la sua compatibilità con le procedure di valutazione e la politica di rimborso dell’ELTIF.
Storico versioni
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