REGOLAMENTO·n. 2365·31 luglio 1991

Regolamento (UE) 1991/2365

Regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio

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Indice

Art. 1Art. 2Ai fini del presente regolamento, s'intende per:Art. 31. Gli uffici doganali possono accettare solo i carnet ATA:Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18Art. 19Art. 20Art. 21Fino al 31 dicembre 1992:Art. 22Art. 23
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