Art. 14

In vigore dal 31 lug 1991
Quando il carnet ATA è presentato all'ufficio di entrata per un'operazione di transito, a norma dell', l'inoltro delle merci dall'ufficio di entrata all'ufficio di ammissione temporanea, che in questo caso funge anche da ufficio di destinazione, può essere effettuato utilizzando il carnet ATA come documento di transito, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio (7). TITOLO IV UTILIZZO DEL CARNET ATA COME DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA Capitolo I Presentazione del carnet
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2365:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Regolamento (UE) 1991/2365 | Portale Normativo