Art. 17

In vigore dal 31 lug 1991
1. All'atto del vincolo di merci, scortate dal carnet ATA, al regime dell'esportazione temporanea, l'ufficio di esportazione temporanea espleta le seguenti formalità: a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del tagliando di esportazione con riguardo alle merci scortate dal carnet; b) compila, all'occorrenza, la casella « Attestato dell'autorità doganale » figurante sulla copertina del carnet; c) compila la matrice e la casella H del tagliando di esportazione; d) indica il nome dell'ufficio di esportazione temporanea nella casella H, lettera b), del tagliando di reimportazione, e e) trattiene il tagliando di esportazione. 2. Se l'ufficio di esportazione temporanea è diverso da quello di uscita, l'ufficio di esportazione temporanea espleta le formalità di cui al paragrafo 1 che precedono, ma si astiene dal compilare la casella 7 della matrice di esportazione che deve essere compilata dall'ufficio di uscita.
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Art. 17 Regolamento (UE) 1991/2365 | Portale Normativo