Art. 13

In vigore dal 31 lug 1991
1. Quando si constati che, nel corso o in occasione di un'operazione di ammissione temporanea a fronte di un carnet ATA, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, il ricupero dei dazi e delle altre imposizioni comunitarie e nazionali eventualmente esigibili è effettuato da tale Stato membro conformemente alle disposizioni della convenzione ATA. Lo Stato membro informa l'ufficio di ammissione temporanea, che può essere situato in un altro Stato membro, dell'avvio dell'azione di ricupero e del suo risultato. 2. Se il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità non può essere determinato, si ritiene che la stessa sia stata commessa nello Stato membro in cui è stata constatata, sempreché, in forza degli articoli da 5 a 8 della convenzione ATA, non sia fornita la prova, giudicata soddisfacente delle autorità competenti, della regolarità dell'operazione di ammissione temporanea o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa. In mancanza di tale prova l'infrazione o l'irregolarità si ritiene commessa nello Stato membro in cui è stata constatata e tale Stato membro applica la procedura di ricupero di cui al paragrafo 1. Qualora, in seguito, si determini lo Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, i dazi e le altre imposizioni - salvo quelle riscosse a titolo di risorse proprie della Comunità - cui le merci sono soggette in tale Stato membro sono a questo rimborsate dallo Stato membro che ne ha già effettuato il recupero. In tal caso, l'eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che ha inizialmente pagato le imposizioni. Se l'importo dei dazi e delle altre imposizioni inizialmente riscosse e restituite dallo Stato membro che ne ha effettuato il recupero è inferiore all'importo dei dazi e delle altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, questo Stato membro riscuote la differenza in conformità delle disposizioni comunitarie o nazionali. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per prevenire e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarità. TITOLO III UTILIZZO DEL CARNET ATA COME DOCUMENTO DI TRANSITO
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Art. 13 Regolamento (UE) 1991/2365 | Portale Normativo