Art. 17
In vigore dal 31 lug 1991
1. All'atto del vincolo di merci, scortate dal carnet ATA, al regime dell'esportazione temporanea, l'ufficio di esportazione temporanea espleta le seguenti formalità:
a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del tagliando di esportazione con riguardo alle merci scortate dal carnet;
b) compila, all'occorrenza, la casella « Attestato dell'autorità doganale » figurante sulla copertina del carnet;
c) compila la matrice e la casella H del tagliando di esportazione;
d) indica il nome dell'ufficio di esportazione temporanea nella casella H, lettera b), del tagliando di reimportazione, e
e) trattiene il tagliando di esportazione.
2. Se l'ufficio di esportazione temporanea è diverso da quello di uscita, l'ufficio di esportazione temporanea espleta le formalità di cui al paragrafo 1 che precedono, ma si astiene dal compilare la casella 7 della matrice di esportazione che deve essere compilata dall'ufficio di uscita.
Storico versioni
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