Art. 20

In vigore dal 31 lug 1991
1. Le merci scortate dal carnet ATA rilasciato nella Comunità sono trattate, all'atto della loro reimportazione nel territorio doganale della Comunità, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76. 2. La presentazione del carnet ATA all'atto della reimportazione di merci equivale alla presentazione del documento di esportazione o del bollettino d'informazione (bollettino INF 3), conformemente, secondo il caso, all', paragrafo 1, lettera a o b del regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione (8). Questa sostituzione non osta alla richiesta di elementi di prova complementari di cui al predetto , paragrafo 2. TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Art. 20 Regolamento (UE) 1991/2365 | Portale Normativo