Art. 23

In vigore dal 31 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54. (3) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1. (6) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 50. (7) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 6. (8) GU n. L 335 del 4. 12. 1976, pag. 1. ALLEGATO Elenco delle mrci di cui all', secondo comma 1. Materiali professionali [ del regolamento (CEE) n. 3599/82] 2. Merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, di una fiera, di un congresso o di una manifestazione analoga [ del regolamento (CEE) n. 3599/82] 3. Materiale pedagogico [ del regolamento (CEE) n. 3599/82] 4. Materiale scientifico [ del regolamento (CEE) n. 3599/82] 5. Materiale medico-chirurgico e di laboratorio [ del regolamento (CEE) n. 3599/82] 6. Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi [ del regolamento (CEE) n. 3599/82] 7. Imballaggi per i quali può essere richiesta una dichiarazione scritta [ del regolamento (CEE) n. 3599/82] 8. Merci di ogni genere che devono essere sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni, comprese le prove e gli esperimenti necessari per le procedure di omologazione, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative [ c) del regolamento (CEE) n. 3599/82] 9. Merci di ogni genere che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove, esperimenti o dimostrazioni, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative [ d) del regolamento (CEE) n. 3599/82] 10. Campioni rappresentativi di una determinata categoria di merci destinati ad essere presentati o ad essere oggetto di dimostrazione per suscitare ordinazioni di merci analoghe [ e) del regolamento (CEE) n. 3599/82] 11. Opere d'arte importate per essere esposte per l'eventuale vendita [ c) del regolamento (CEE) n. 3599/82] 12. Mezzi di produzione sostituitivi messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione dell'importatore, da o su iniziativa del fornitore dei mezzi di produzione analoghi che saranno importati successivamente per essere messi in libera pratica o dei mezzi di produzione la cui rimessa in funzione avvenga a seguito di riparazione [ del regolamento (CEE) n. 3599/82] 13. Film cinematografici, impressionati e sviluppati, positivi, destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale [ a) del regolamento (CEE) n. 3599/82] 14. Pellicole, nastri magnetici e film magnetizzati destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione [ b) del regolamento (CEE) n. 3599/82] 15. Pellicole che mostrano la natura di prodotti o il funzionamento di materiali esteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro [ c) del regolamento (CEE) n. 3599/82] 16. Supporti d'informazione, di suono e d'informatica, comprese le schede perforate, registrati, messi gratuitamente a disposizione di persone stabilite o non nel territorio doganale della Comunità [ d) del regolamento (CEE) n. 3599/82] 17. Animali vivi di qualsiasi specie importati per essere ammaestrati, addestrati, per la riproduzione o per essere sottoposti a trattamenti veterinari [ a) del regolamento (CEE) n. 3599/82] 18. Materiale di propaganda turistica [ d) del regolamento (CEE) n. 3599/82] 19. Materiale di conforto destinato ai marittimi [ del regolamento (CEE) n. 3599/82] 20. Materiali vari utilizzati sotto la sorveglianza e la responsabilità di un'amministrazione pubblica per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture d'interesse generale nelle zone di frontiera [ del regolamento (CEE) n. 3599/82]
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2365:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Regolamento (UE) 1991/2365 | Portale Normativo