Art. 8

In vigore dal 31 lug 1991
Quando le merci di cui all', paragrafo 2, lettera a), devono essere utilizzate nella Comunità in più luoghi, i luoghi e lo Stato membro o gli Stati membri dell'utilizzo di tali merci vanno indicati al punto 4 della matrice d'importazione e nella casella H, lettera d) del tagliando d'importazione. In tal caso, il carnet ATA viene presentato, per fruire del regime dell'ammissione temporanea, all'ufficio di ammissione temporanea competente per il primo luogo in cui le merci saranno utilizzate. Il vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea presso detto ufficio consente anche il loro utilizzo sotto tale regime negli altri luoghi indicati nella matrice e nel tagliando di cui sopra. Capitolo IV Appuramento del regime
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Art. 8 Regolamento (UE) 1991/2365 | Portale Normativo