Art. 2

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

In vigore dal 31 lug 1991
a) carnet ATA: il documento doganale internazionale di ammissione temporanea redatto nel quadro della convenzione ATA; b) ufficio d'entrata: l'ufficio doganale attraverso il quale le merci scortate dal carnet ATA entrano nel territorio doganale della Comunità; c) ufficio di ammissione temporanea: l'ufficio doganale in cui le merci, scortate dal carnet ATA, sono vincolate al regime dell'ammissione temporanea; d) ufficio di riesportazione: l'ufficio doganale in cui le merci, scortate dal carnet ATA, sono presentate per la conclusione dell'ammissione temporanea; e) ufficio di esportazione temporanea: l'ufficio doganale in cui le merci, scortate dal carnet ATA, sono vincolate al regime dell'esportazione temporanea; f) ufficio di reimportazione: l'ufficio doganale in cui le merci, scortate dal carnet ATA, sono presentate per la conclusione dell'operazione di esportazione temporanea; g) ufficio di uscita: l'ufficio doganale attraverso il quale le merci, scortate dal carnet ATA, lasciano il territorio doganale della Comunità; h) ufficio di destinazione: l'uffico doganale in cui il carnet ATA deve essere ripresentato per porre fine all'oprazione di transito effettuata a fronte di un carnet ATA come documento di transito; i) merci comunitarie: le merci, - interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità; - provenienti da paesi terzi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità, in libera pratica in uno Stato membro; - ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino. TITOLO II UTILIZZO DEL CARNET ATA COME DOCUMENTO DI AMMISSIONE TEMPORANEA Capitolo I Presentazione del carnet all'arrivo
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