REGOLAMENTO·n. 809·14 marzo 1988

Regolamento (UE) 1988/809

REGOLAMENTO (CEE) N. 809/88 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1988 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa da applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti dei territori occupati -

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Art. 2Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), sono considerati totalmente ottenuti nei territori occupati:Art. 4Art. 51. Sono considerati come trasportati direttamente dai territori occupati nella Comunità:Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 12Art. 14Art. 15Art. 17Art. 18Art. 19Art. 22Art. 23Art. 24Art. 25
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