Art. 2
Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), sono considerati totalmente ottenuti nei territori occupati:
In vigore dal 14 mar 1988
a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo marino od oceanico;
b)i prodotti del regno vegetale, ivi raccolti;
c)gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d)i prodotti che provengono da animali vivi;
e)i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f)i prodotti usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al ricupero delle materie prime;
g)i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
h)i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti indicati alle lettere da a) a g). Articolo 3
1. Nel presente regolamento con i termini "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) usati nella nomenclatura che costituisce il "Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" (qui di seguito denominato "sistema armonizzato").Per il termine "classificato" s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce.
2. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4. 3. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato III, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della norma di cui al paragrafo 2. 4. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni qui appresso sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal fatto che vi sia o no cambiamento di voce tariffaria:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altri prodotti, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
b)le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (inclusa la composizione di serie di prodotti), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c) i) il mutamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
ii)le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole o su tavolette, ecc.
, ed ogni altra semplice operazione d'imballaggio;
d)l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marche, etichette od altri segni distintivi analoghi;
e)la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dal presente regolamento per poter essere considerati come originari;
f)la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
g)il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) ad f);
h)la macellazione di animali.
Storico versioni
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