Art. 5

1. Sono considerati come trasportati direttamente dai territori occupati nella Comunità:

In vigore dal 14 mar 1988
a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento di un altro territorio; b)i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio di paesi diversi dai territori occupati, con o senza trasbordo o deposito temporaneo, a condizione che l'attraversamento sia giustificato da ragioni geografiche o attinenti esclusivamente alla necessità del trasporto e che i prodotti non vi siano immessi in consumo e non vi abbiano all'occorrenza subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni dirette a garantirne la conservazione come tali. 2. La prova dell'adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita mediante presentazione alle autorità doganali nella Comunità: a) di un titolo giustificativo del trasporto unico emesso nei territori occupati e con il quale è effettuato l'attraversamento del paese di transito; b)ovvero di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito recante: - la descrizione esatta dei prodotti; -la data dello scarico e del ricarico dei prodotti o, eventualmente, d'imbarco o di sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate; -un attestato delle condizioni in cui è avvenuta la permanenza dei prodotti; c)o, in mancanza, di qualsiasi documento probante. TITOLO II Metodi di cooperazione amministrativa Articolo 6 1. I prodotti originari ai sensi del presente regolamento sono ammessi all'importazione nella Comunità al beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 rilasciato dalle Camere di commercio dei territori occupati, con riserva che tali enti assistano la Comunità, permettendo alle autorità doganali degli Stati membri di verificare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione. 2. La Commissione trasmette alle autorità doganali degli Stati membri l'elenco delle camere di commercio di cui al paragrafo 1, nonché i campioni dei timbri usati da tali enti. 3. Tuttavia, i prodotti originari ai sensi del presente regolamento che formano oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore non superi 2 590 ECU per spedizione, sono ammessi nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, se accompagnati da un modulo EUR. 2, a condizione che l'assistenza prevista al paragrafo 1 si applichi, nelle stesse condizioni, per tale modulo. 4. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, classificato nei capitoli 84 ed 85 del sistema armonizzato sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e si può presentare un certificato di origine per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale. 5. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un materiale, con una macchina o con un veicolo e che fanno parte della sua attrezzatura normale e il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi, oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutt'unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione. 6. Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari son superi il 15 % del valore totale dell'assortimento.
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