Art. 2 · Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), sono considerati totalmente ottenuti nei territori occupati:

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), sono considerati totalmente ottenuti nei territori occupati:

In vigore dal 14 mar 1988
a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo marino od oceanico; b)i prodotti del regno vegetale, ivi raccolti; c)gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d)i prodotti che provengono da animali vivi; e)i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f)i prodotti usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al ricupero delle materie prime; g)i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; h)i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti indicati alle lettere da a) a g). Articolo 3 1. Nel presente regolamento con i termini "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) usati nella nomenclatura che costituisce il "Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" (qui di seguito denominato "sistema armonizzato").Per il termine "classificato" s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce. 2. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4. 3. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato III, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della norma di cui al paragrafo 2. 4. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni qui appresso sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal fatto che vi sia o no cambiamento di voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altri prodotti, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b)le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (inclusa la composizione di serie di prodotti), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il mutamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli; ii)le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole o su tavolette, ecc. , ed ogni altra semplice operazione d'imballaggio; d)l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marche, etichette od altri segni distintivi analoghi; e)la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dal presente regolamento per poter essere considerati come originari; f)la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo; g)il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) ad f); h)la macellazione di animali.
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