Art. 7

In vigore dal 14 mar 1988
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle Camere di commercio dei territori occupati al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena ha luogo o è assicurata l'esportazione reale. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è corredato di un'annotazione speciale che precisa le condizioni in cui è stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Tale domanda è redatta sul modulo di cui il modello figura nell'allegato IV, che va compilato conformemente al presente regolamento. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato soltanto se può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. 5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle Camere di commercio dei territori occupati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:809:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Regolamento (UE) 1988/809 | Portale Normativo