Art. 12

In vigore dal 14 mar 1988
Il certificato è presentato alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dalla direttiva 82/57/CEE della Commissione (4), che fissa talune disposizioni d'applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio (5) relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia completata da un attestato dell'importatore, certificante che i prodotti soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1. Articolo 13 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorità doganali della Comunità possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza del termine suddetto.
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Art. 12 Regolamento (UE) 1988/809 | Portale Normativo