Art. 19

In vigore dal 14 mar 1988
1. Quando un certificato è rilasciato conformemente all', paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all', paragrafo 3, l'esportatore deve: - indicare il luogo e la data della spedizione delle merci a cui il certificato si riferisce,-attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi. 2. Le camere di commercio dei territori occupati possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore siano conformi a quelle della documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: - EXPEDIDO A POSTERIORI- UDSTEDT EFTERFOELGENDE- NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT- EKDOTHEN EK TON YSTERON- ISSUED RETROSPECTIVELY- DÉLIVRÉ A POSTERIORI - RILASCIATO A POSTERIORI- AFGEGEVEN A POSTERIORI- EMITIDO A POSTERIORI Articolo 20 In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle Camere di commercio dei territori occupati che l'hanno rilasciato, un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: - DUPLICADO- DUPLIKAT- DUPLIKAT- ANTIGRAFO- DUPLICATE- DUPLICATA- DUPLICATO- DUPLICAAT- SEGUNDA VIA Articolo 21 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei moduli EUR. 2 viene effettuato per campione e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro d'importazione rispediscono alle Camere di commercio interessate il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il modulo EUR. 2, ovvero una fotocopia del certificato o del modulo, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al modulo EUR. 2 la fattura o copia di questa, se la fattura è stata presentata, e forniscono tutte le informazioni ottenute e che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o modulo. Se decidono di soprassedere all'applicazione del regime preferenziale, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato membro d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.
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Art. 19 Regolamento (UE) 1988/809 | Portale Normativo