Art. 10
In vigore dal 14 mar 1988
1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a questo o ad un suo rappresentante autorizzato richiedere il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.
1. 2. L'esportatore od il suo rappresentante presenta, assieme alle domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.
1. Articolo 11
Il certificato di circolazione delle merci EUR.
1. deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte delle Camere di commercio dei territori occupati, all'ufficio delle dogane dello Stato d'importazione in cui sono presentate le merci.
Storico versioni
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