Art. 22
In vigore dal 14 mar 1988
1. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, il controllo è effettuato ed i risultati sono portati a conoscenza delle autorità doganali nella Comunità entro il termine massimo di sei mesi.
Essi devono permettere di determinare se il certificato di circolazione delle merci EUR.
1 o il modulo EUR.
2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste ultime possano effettivamente dar luogo all'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1. 2. Nel caso di dubbi fondati, se allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 1 non perviene risposta o se la risposta non comporta informazioni sufficienti a determinare l'autenticità del documento in questione o l'origine reale dei prodotti, una seconda comunicazione è indirizzata alle Camere di commercio.
Se, dopo tale seconda comunicazione, i risultati del controllo non vengono portati quanto prima o nel termine massimo di quattro mesi a conoscenza delle autorità richiedenti, o se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'origine reale dei prodotti, le autorità richiedenti rifiutano, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il beneficio del trattamento preferenziale.
3. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.
1, le copie dei certificati, ed eventualmente i documenti di esportazione afferenti, debbono essere conservati dalla Camera di commercio competente per un periodo di almeno due anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:809:oj#art-22