REGIO DECRETO LEGISLATIVO·n. 451·21 maggio 1946
Norme concernenti il pagamento degli indennizzi per requisizioni e servizi per le truppe Alleate.
Vigente dal 10 giugno 1946 8 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vist
Art. 2I pagamenti di cui all'art. 1 potranno essere effettuati pel tramite degli uffici periferi
Art. 3Gli interessati che non intendono accettare gli indennizzi liquidati dai funzionari delega
Art. 4Quando non sia possibile procedere agli accertamenti definitivi dei danni o dei prezzi rel
Art. 5Presso l'Ufficio di liquidazione di cui all'art. 2, sarà costituito, con decreto del Minis
Art. 6Il Comitato i composto da un consigliere di Stato che lo presiede, da un consigliere della
Art. 7I provvedimenti del Ministro per il tesoro con cui vengono liquidati gli indennizzi per il
Art. 8Per sopperire alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici