Art. 7

In vigore dal 25 giu 1946
I provvedimenti del Ministro per il tesoro con cui vengono liquidati gli indennizzi per il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose di cui alla lettera d) dell' e quelli emessi in seguito a ricorso degli interessati sui provvedimenti di cui all', sono definitivi e contro di essi non sono ammessi ricorsi nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-21;451#art-7

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