Art. 4
In vigore dal 25 giu 1946
Quando non sia possibile procedere agli accertamenti definitivi dei danni o dei prezzi relativi alle requisizioni, agli acquisti ed ai servizi, il Ministero del tesoro può concedere acconti fino alla misura massima dell' ottanta per cento degli indennizzi proposti in via provvisoria dagli uffici tecnici competenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-21;451#art-4