Art. 1

In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per l'industria, e commercio e per la guerra; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere al pagamento: a) dei materiali requisiti od acquistati dagli Alleati; b) dei servizi loro prestati; c) delle requisizioni di immobili; d) dei danni dipendenti da azioni non di combattimento da parte degli Alleati o connessi con le loro requisizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-21;451#art-1

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