Art. 1
In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per l'industria, e commercio e per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere al pagamento:
a) dei materiali requisiti od acquistati dagli Alleati;
b) dei servizi loro prestati;
c) delle requisizioni di immobili;
d) dei danni dipendenti da azioni non di combattimento da parte degli Alleati o connessi con le loro requisizioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-21;451#art-1