Art. 3
In vigore dal 25 giu 1946
Gli interessati che non intendono accettare gli indennizzi liquidati dai funzionari delegati per danni dipendenti da azioni non di combattimento e di cui alla lettera d) dell', possono ricorrere entro un mese dalla comunicazione del provvedimento al Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-21;451#art-3