Art. 5

In vigore dal 25 giu 1946
Presso l'Ufficio di liquidazione di cui all', sarà costituito, con decreto del Ministro per il tesoro, un Comitato competente a dare parere circa la determinazione degli indennizzi su merci o cose requisite dagli Alleati, per i quali, per cause varie, non si è potuto determinare il prezzo dagli organi tecnici di cui al n. 2, dell', sui risarcimenti dei danni di cui alla lettera d) dell', eccedenti le L. 150.000 e su quelli inferiori quando gli interessati non abbiano accettato l'indennizzo liquidato dai funzionari delegati e, a richiesta del Ministro per il tesoro, su ogni altra questione concernente la materia disciplinata dal presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-21;451#art-5

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