Art. 2

In vigore dal 25 giu 1946
I pagamenti di cui all' potranno essere effettuati pel tramite degli uffici periferici del Ministero della guerra, dalle Intendenze di finanza e dagli uffici del Ministero dei trasporti a seconda della rispettiva competenza determinata d'accordo tra il Ministero del tesoro ed i Ministeri interessati, entro i seguenti limiti: 1) fino a L. 2.000.000 per ciascun indennizzo di cui alle lettere a), b) e c); 2) fino all'importo di L. 150.000 per ciascun indennizzo di cui alla lettera d). I pagamenti saranno disposti con i fondi messi a disposizione del Ministero del tesoro, dei quali i predetti uffici dovranno presentare rendiconti trimestrali a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato. Tutti gli altri pagamenti saranno effettuati da un ufficio da costituirsi con decreto del Ministro per il tesoro presso la Direzione generale del tesoro. La valutazione definitiva e quella provvisoria dei prezzi delle merci, dei servizi e di qualsiasi bene mobile e immobile requisito dagli Alleati, sono fatte in ogni caso, in conformità delle norme emanate al riguardo dagli organi competenti per la determinazione dei prezzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-21;451#art-2

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