Art. 8

In vigore dal 25 giu 1946
Per sopperire alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici di cui al presente decreto, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta non superiore al 2% su ogni somma pagata. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - CORBINO GRONCHI - BROSIO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 193. - FRASCA
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-21;451#art-8

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