REGIO DECRETO·n. 2248·25 novembre 1929
Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie.
Vigente dal 22 gennaio 1930 23 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R
Art. 2Presso ogni locale associazione sindacale dei dottori in scienze agrarie legalmente ricono
Art. 3La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 d
Art. 4Per essere iscritto nell'albo è necessario: a) essere cittadino italiano o cittadino di un
Art. 5La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella cu
Art. 6Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasf
Art. 7Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli o
Art. 8L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alla cancelleria della Corte
Art. 9Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha ef
Art. 10La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente,
Art. 11Le pene disciplinari, che il Comitato può applicare per gli abusi e le mancanze che gli is
Art. 12L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su d
Art. 13Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanz
Art. 14Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano
Art. 15Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonch