Art. 16

In vigore dal 6 feb 1930
Sono di spettanza della professione dei dottori in scienze agrarie la direzione e l'amministrazione di aziende agrarie; l'assistenza ai contratti agrari; il progetto, la condotta e la stima dei lavori per miglioramenti, trasformazioni e bonificamenti di tenute e imprese agrarie; i giudizi di accertamento di qualità, quantità e valore delle produzioni dell'agricoltura e delle industrie agrarie anche per gli effetti che hanno su di esse in ogni senso le operazioni della tecnica e delle azioni esteriori; i lavori relativi alla gestione, stima, funzioni peritali ed arbitramentali, relativi a fondi rustici, alle industrie rurali, quali la zootecnica, l'enotecnica, l'oleificio, il caseificio, il zuccherificio e simili, nonché i lavori e gli incarichi riguardanti, in generale, la coltivazione, il commercio e la utilizzazione delle piante agrarie e dei loro prodotti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2248#art-16

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