Art. 18

In vigore dal 6 feb 1930
Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai dottori in scienze agrarie, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo, salvo il disposto dell'. Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando ricorra una delle seguenti circostanze: a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedano l'opera di una persona eminente nella scienza o di un tecnico di fama singolare; b) che si tratti di perizie o di incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una particolare preparazione scientifica; c) che non vi siano nelle località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2248#art-18

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