Art. 22
In vigore dal 6 feb 1930
Per i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, è considerato equipollente, agli effetti dell'uso del titolo di dottore in scienze agrarie e dell'iscrizione nell'albo, il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2248#art-22