Art. 14
In vigore dal 6 feb 1930
Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale.
Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.
Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2248#art-14