Art. 15
In vigore dal 6 feb 1930
Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell', comma 3°, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.
Contro le decisioni anzidette, entro trenta giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato, quanto al Procuratore del Re, ad una Commissione centrale per i dottori in scienze agrarie, che ha sede presso il Ministero della giustizia.
Nello stesso termine è concesso altresì ricorso al Direttorio dell'Associazione nazionale dei dottori in scienze agrarie, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.
La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal Procuratore del Re, deve essere accompagnata dal versamento presso la segreteria della Commissione centrale della somma di L. 100.
La Commissione è nominata con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni. Essa è composta, oltre che del presidente, di otto membri, dei quali quattro sono scelti fra coloro che saranno designati in numero doppio dal Direttorio dell'Associazione nazionale dei dottori in scienze agrarie. I detti membri devono essere iscritti nell'albo professionale dei dottori in scienze agrarie; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.
La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri.
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della Commissione.
La Commissione centrale stabilirà con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti innanzi ad essa.
Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione del Regno per incompetenza o eccesso di potere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2248#art-15