Art. 11

In vigore dal 6 feb 1930
Le pene disciplinari, che il Comitato può applicare per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi; d) la cancellazione dall'albo. L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato. La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario. Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2248#art-11

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