Art. 4
In vigore dal 6 feb 1930
Per essere iscritto nell'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale;
c) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, salvo le disposizioni dell'.
In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi si trovino iscritti debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2248#art-4