REGIO DECRETO·n. CVI·5 marzo 1908
che istituisce in Ascoli Piceno una R. scuola di arti e mestieri col nome di «Giuseppe Sacconi».
Vigente dal 17 aprile 1908 25 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono il Ministero di agricoltura indus
Art. 3Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed
Art. 4La scuola è diurna con corsi serali e festivi. L'anno scolastico comincia nel mese di otto
Art. 5La scuola sarà divisa in quattro sezioni corrispondenti ai riparti degli allievi inscritti
Art. 6Sono inscritti nella scuola solamente i giovanetti che abbiano conseguita la licenza eleme
Art. 7È data facoltà al Municipio di istituire un convitto nel quale siano accolti, contro pagam
Art. 8L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 9Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta, questa elegge nel suo sen
Art. 10La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese. Si aduna inoltre in seguito a co
Art. 11La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento dell
Art. 12La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa che per que
Art. 13Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei labora
Art. 14Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pu
Art. 15È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di labo