Art. 5
In vigore dal 2 mag 1908
La scuola sarà divisa in quattro sezioni corrispondenti ai riparti degli allievi inscritti alla medesima.
L'insegnamento comprenderà le seguenti materie:
a) lingua italiana; diritti e doveri dei cittadini; nozioni di storia e geografia;
b) elementi di matematica e di scienze naturali;
c) elementi di meccanica e di tecnologia;
d) disegno geometrico, disegno di costruzioni, disegno di macchine, disegno di ornato, plastica.
La scuola avrà laboratori ed officine nel numero e nella qualità corrispondenti ai bisogni dell'istruzione pratica degli allievi.
Terrà pure esposta al pubblico una raccolta di telai a mano o di macchine utensili, curando che di tali apparecchi meccanici siano date di tanto in tanto spiegazioni dimostrative.
Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori, con decreto Ministeriale, sentita la Giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;106#art-5