Art. 2

In vigore dal 2 mag 1908
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono il Ministero di agricoltura industria e commercio con L. 6500; la provincia di Ascoli Piceno, con L. 3000; il comune di Ascoli Piceno, con L. 5000; la Camera di commercio di Ascoli Piceno, con L. 1500. Il comune di Ascoli Piceno fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;106#art-2

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