Art. 3

In vigore dal 2 mag 1908
Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;106#art-3

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Art. 3 che istituisce in Ascoli Piceno una R. scuola di arti e mestieri col nome di «Giuseppe Sacconi». — Testo vigente | Portale Normativo