Art. 6

In vigore dal 2 mag 1908
Sono inscritti nella scuola solamente i giovanetti che abbiano conseguita la licenza elementare e compiuto il dodicesimo anno di età. È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero. Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi. Per passare da una classe all'altra, è obbligatorio l'esame di promozione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;106#art-6

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