Art. 6
6 / 25In vigore dal 2 mag 1908
Sono inscritti nella scuola solamente i giovanetti che abbiano conseguita la licenza elementare e compiuto il dodicesimo anno di età.
È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.
Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.
Per passare da una classe all'altra, è obbligatorio l'esame di promozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;106#art-6