Art. 9
In vigore dal 2 mag 1908
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta, questa elegge nel suo seno il vice presidente ed il segretario.
Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione dalle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.
I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente o dal segretario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;106#art-9