Art. 9

In vigore dal 2 mag 1908
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta, questa elegge nel suo seno il vice presidente ed il segretario. Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione dalle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta. I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente o dal segretario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;106#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 che istituisce in Ascoli Piceno una R. scuola di arti e mestieri col nome di «Giuseppe Sacconi». — Testo vigente | Portale Normativo