Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 2 mag 1908
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta, questa elegge nel suo seno il vice presidente ed il segretario. Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione dalle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta. I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente o dal segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;106#art-9