Art. 21

In vigore dal 2 mag 1908
Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;106#art-21

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Art. 21 che istituisce in Ascoli Piceno una R. scuola di arti e mestieri col nome di «Giuseppe Sacconi». — Testo vigente | Portale Normativo