Art. 18

In vigore dal 2 mag 1908
Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;106#art-18

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Art. 18 che istituisce in Ascoli Piceno una R. scuola di arti e mestieri col nome di «Giuseppe Sacconi». — Testo vigente | Portale Normativo