REGIO DECRETO·n. CCCLXXXIV·23 settembre 1906
Che instituisce in Brescia una R. scuola media di commercio.
Vigente dal 3 novembre 1906 24 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R
Art. 2Alla spesa annua per il mantenimento della scuola concorrono per lire diecimila il Ministe
Art. 3I proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, e gli assegni che eventualmente fosse
Art. 4Il corso della scuola si compie in quattro anni e comprende gli insegnamenti che seguono:
Art. 5Alla scuola sono annessi un museo merceologico e un laboratorio per le esercitazioni prati
Art. 6Per l'ammissione al primo anno di corso della scuola è richiesta la licenza dai ginnasi o
Art. 7Agli allievi, che abbiano superato, dopo il quarto anno l'esame di licenza, è rilasciato d
Art. 8L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 9Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo sen
Art. 10La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 11La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento dell
Art. 12La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 13Con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio sarà approvato il ruolo org
Art. 14Il direttore, gli insegnanti ed il personale amministrativo sono scelti in seguito a pubbl
Art. 15È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante della scuola ad un'altra R. s