Art. 7
In vigore dal 18 nov 1906
Agli allievi, che abbiano superato, dopo il quarto anno l'esame di licenza, è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il diploma che conferisce il titolo di perito commerciale.
Tale diploma attesta della idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad esso attinenti; è titolo di ammissione senza esami ai corsi delle R. scuole superiori di commercio del Regno ed agli esami di concorso agli assegni e borse di pratica commerciale all'estero; ed è parificato, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza da scuole di ugual grado.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-23;384#art-7