Art. 4
In vigore dal 18 nov 1906
Il corso della scuola si compie in quattro anni e comprende gli insegnamenti che seguono:
Italiano:
Storia civile e commerciale d'Italia - Geografia commerciale
Istituzioni commerciali - Nozioni di economia politica - Nozioni di diritto commerciale - Legislazione commerciale ed industriale - Usi commerciali.
Aritmetica razionale ed algebra elementare - Esercitazioni di calcolo mentale.
Computisteria e ragioneria:
Elementi di fisica, chimica e scienze naturali - Merceologia -Analisi e saggi delle merci - Adulterazioni e sofisticazioni - Imballaggi - Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi.
Trasporti e legislazione relativa - Servizi marittimi sovvenzionati.
Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli.
Lingue estere, francese, tedesco, inglese, spagnuolo.
Banco modello - Funzionamento pratico di aziende mercantili e bancarie, di aziende di esportazioni ed importazioni e di imprese di trasporti.
Calligrafia, dattilografia e stenografia.
L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese e per una delle altre due lingue inglese o tedesca.
L'alunno non può seguire contemporaneamente gli insegnamenti di inglese e di tedesco, ma ha facoltà di iscriversi anche al corso di lingua spagnuola.
Saranno tenute annualmente nella Scuola conferenze sulla igiene applicata all'industria ed al commercio, sui diritti e doveri e sulla morale con speciale riguardo ai suoi rapporti con il commercio.
Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-23;384#art-4