Art. 2
In vigore dal 18 nov 1906
Alla spesa annua per il mantenimento della scuola concorrono per lire diecimila il Ministero di agricoltura, industria e commercio, per lire seimila la Camera di commercio di Brescia, per lire cinquemila la Provincia e per lire quattromila il Comune della stessa città.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-23;384#art-2